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Checklist
Adeguati Assetti

Con la definizione di “adeguati assetti organizzativi” si fa’ riferimento alle procedure, alle politiche e alle strutture organizzative messe in atto da un'azienda al fine di garantire un funzionamento efficiente e conforme alle normative. Il nuovo articolo 2086 c. 2 del Codice Civile impone agli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva di adeguare le strutture organizzative, amministrative e contabili, al fine di garantire una gestione efficace e tempestiva in caso di crisi aziendale.

L’adozione di un modello di adeguato assetto deve consentire soprattutto di rilevare tempestivamente eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari e di verificare la sostenibilità del debito entro un arco temporale pari a dodici mesi. L’autovalutazione del grado di conformità degli assetti aziendali avviene attraverso una semplice check list che, ben lungi dal rappresentare un elenco necessario e sufficiente di controlli in termini assoluti, ha la funzione di fornire alle imprese, ai loro organi ed ai loro consulenti una prima indicazione del grado di adeguatezza rispetto ed in funzione della complessità, della consistenza occupazionale, della natura economica dell’attività e della dimensione dell’impresa.

Perchè
Adeguati Assetti

Tribunale di Milano 18/10/2019

L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

  • La condotta dell’amministratore ….. risolvendosi nelle negazione dell’obbligo di verificare puntualmente la sostenibilità dell’impresa sociale nella sua prospettiva complessiva e non sol corrente nonché l’obbligo di attivare al più presto i necessari rimedi … configurabile quale grave irregolarità palesemente foriera di pregiudizio - oltre che per gli interessi dei creditori - per entrambi gli enti, le cui prospettive di ordinata uscita dalla crisi ne risultano compromesse in modo rilevante.
  • Revoca dell’organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario.

Tribunale di Roma Sez. XVI, 15/09/2020

  1. «… l’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi non è una assoluta novità, essendo stato introdotto nel codice civile dalla riforma del diritto societario e, secondo alcuni interpreti, potendo essere rilevato anche prima della riforma, quale riflesso del più generale dovere di diligenza che imporrebbe di dotare la società di un adeguato assetto organizzativo funzionale al fine di garantire corretti processi gestionali e decisionali».
  2. «Con l’intervento del 2019 viene attribuito uno scopo ben preciso e, cioè, quello di rilevare tempestivamente la crisi e la presenza di continuità aziendale».
  3. «… il concetto di adeguatezza implica la strutturazione di una organizzazione interna che sia in grado di «adeguarsi» all’andamento dell’impresa e, quindi, alle variazioni del rischio gestionale che questo comporta ….».
  4. «… l’aggettivo adeguati implica una valutazione discrezionale in merito al livello di organizzazione da raggiungere, discrezionalità che dovrà essere orientata sulla base di parametri quantitativi della natura e della dimensione dell’impresa».

Tribunale di Cagliari, Sez. spec. Impresa, 19/01/2022

  • «La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario».
  • «Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più grave) sia la mancata adozione degli assetti organizzativi di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune».

Tribunale Catania, Sez. spec. Impresa, 08/02/2023

  1. «… in carenza di assetti organizzativi ex art. 2806 II c. che non risultano essere mai stati sollecitati neppure dal collegio sindacale … non si pone il problema di limiti di sindacabilità delle scelte operate da CdA, configurandosi, di contro un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull’organo gestorio».
  2. «…. grave irregolarità, palesemente foriera di possibile pregiudizio sia per gli interessi dei creditori che per la società e ricorrono i presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca dell’organo amministrativo e di nomina di un amministratore giudiziario per la pregiudizievole inerzia rispetto all’adozione delle misure imposte dall’art. 2806».

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